Assegno di cura per anziani non autosufficienti o parzialmente autosuffcienti

Assegno di cura per anziani non autosufficienti

DESTINATARI:

sono destinatari dell’assegno di cura gli anziani non autosufficienti residenti nel territorio dell’Ambito  Territoriale Sociale N.5, le cui famiglie attivano interventi di supporto assistenziale gestiti direttamente o attraverso assistenti familiari, in possesso di regolare contratto di lavoro, nell’ambito di un programma complessivo di assistenza domiciliare predisposto dal Servizio Sociale di residenza  in accordo con le Unita Valutative Integrate, finalizzato al mantenimento della persona anziana nel proprio contesto di vita e di relazioni.

Gli assistenti familiari dei soggetti beneficiari dell’assegno di cura sono tenuti all’iscrizione all’Elenco regionale degli Assistenti familiari (DGR n. 118 del 02/02/2009) gestito c/o i CIOF Centri per l’Impiego, l’Orientamento e la Formazione

 

COS’È:

è un contributo economico che costituisce un servizio aggiuntivo al sistema delle cure domiciliari e non un semplice intervento di sostegno al reddito. L’assegno di cura non costituisce vitalizio.

 

A COSA SERVE: 

a sostenere la famiglia nel proprio carico di cura della persona non autosufficiente.  In caso di presenza di più soggetti non autosufficienti nello stesso nucleo famigliare viene concesso un massimo di n. 2 assegni, utilizzando come titolo di precedenza la maggiore età e, a parità di età, la valutazione dell’assistente sociale dell’ATS N. 5 in merito alla gravità delle condizioni di salute e al conseguente maggiore bisogno di assistenza.

 

REQUISITI  D’ACCESSO:  

il soggetto non autosufficiente deve essere in possesso dei seguenti requisiti al momento di presentazione della domanda:

a)    Il soggetto anziano non autosufficiente deve essere residente in uno dei Comuni dell’ATS n5.
b)    Il soggetto non autosufficiente deve aver compiuto 65 anni alla scadenza del presente avviso.
c)    Il soggetto anziano  deve essere dichiarato non autosufficiente con certificazione di invalidità civile pari al 100% e deve usufruire di indennità di accompagnamento.
d)    Sono in atto interventi assistenziali gestiti direttamente dalla famiglia del soggetto o da assistenti domiciliari privati in possesso di regolare contratto di lavoro. In quest’ultimo caso alla domanda andrà allegata la seguente documentazione:

·                Copia del contratto di lavoro COLD ASS già in atto con l’assistente famigliare oppure denuncia di iscrizione all’INPS

·                lettera di assunzione tra le parti da cui risulti l’inquadramento lavorativo al livello “C” oppure “C Super”

·                Ultimo versamento INPS effettuato

·                Indicatore della situazione economica equivalente ISEE (ai sensi del DPCM 159/2013) comprensivo di DSU

 

COME E QUANDO FARE DOMANDA:

Possono presentare domanda:

•    La persona anziana in situazione di non autosufficienza, in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la propria assistenza e la propria vita

•    i familiari o soggetti delegati.

•    Tutore/curatore/amministratore di sostegno che, di fatto, si occupa della tutela della persona anziana in caso di incapacità temporanea o permanente.


La domanda deve essere presentata all’ Unione Montana del Montefeltro- Ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n.5,  che ogni anno pubblica un bando specifico

 

INCOMPATIBILITA’ :
L’intervento non è cumulabile con:
•    il servizio di Assistenza Domiciliare (SAD).
•    gli interventi derivanti dal progetto “Home Care Premium”  dell’INPS
•    il contributo per l’intervento di  Assistenza domiciliare indiretta  a soggetti in situazione di “particolare gravità” ai sensi della LR 18/96
•    l’intervento di Assistenza Domiciliare Indiretta indirizzato ai soggetti over 65 anni in situazione di “particolare gravità” di cui agli interventi del Fondo nazionale per la non autosufficienza “Disabilità gravissima”. 

GRADUATORIA:

Viene formulata un’unica graduatoria d’Ambito di durata annuale, in base del minor reddito ISEE e dell’età maggiore in caso di pari ISEE. L’inserimento in graduatoria non dà immediato diritto al contributo; l’erogazione dell’assegno di cura sarà subordinato alla sottoscrizione di un “patto” di assistenza domiciliare che individua i rispettivi impegni tra le parti a garanzia della realizzazione degli interventi assistenziali previsti nel Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) redatto a seguito di valutazione socio sanitaria.
In caso di rinnovo di prestazione per soggetto già beneficiario, l’ISEE rilasciato dall’INPS comprensivo di DSU, sarà riparametrato dall’Ente ai sensi del DPCM 159/2013, al netto dell’ammontare del trattamento medesimo erogato nell’anno precedente.

Al termine dell’istruttoria, verrà data comunicazione degli esiti ai soggetti  richiedenti.
Al momento dell’approvazione della graduatoria verranno verificate d’ufficio tutte le autocertificazioni relative allo stato di famiglia presentate con la domanda d’accesso. Inoltre periodicamente verrà verificata d’ufficio  con le anagrafi dei comuni di residenza l’esistenza in vita dei beneficiari preventivamente all’erogazione del contributo previsto.

In caso di scorrimento della graduatoria per cessazione del beneficio per cause previste dall’avviso pubblico, la decorrenza del beneficio economico per il nuovo soggetto ammesso al contributo,  non è retroattiva.
Qualora a seguito di scorrimento della graduatoria, l’Ufficio verifichi per il nuovo beneficiario delle variazioni rispetto a quanto dichiarato in sede di domanda iniziale, intervenute in merito alla composizione del nucleo famigliare e/o alla dichiarazione ISEE,  la posizione in graduatoria del richiedente dovrà essere aggiornata sulla base della nuova documentazione attualizzata, potendo verificarsi la condizione della decadenza del diritto al beneficio.

 

ENTITA’ DELL’ASSEGNO DI CURA:

sulla base delle disponibilità economiche, si prevede che nell’anno 2015 saranno assegnati n. 53 assegni di cura. Sono erogabili max n. 2 assegni di cura per ciascun nucleo famigliare. L’entità dell’assegno di cura è di € 200,00 mensili. L’assegno sarà erogato di norma con cadenza trimestrale.

 

QUANDO PUO’ ESSERE INTERROTTO E REVOCATO:

a)    In caso di ricovero c/o strutture ospedaliere o residenziali per periodi superiore a 30 gg. l’assegno di cura è sospeso  qualora il supporto assistenziale di cui al Patto per l’assistenza venga meno durante il periodo di ricovero;
b)    In caso di accesso agli interventi di cui al punto 6) del presente avviso
c)    Col venir meno dei requisiti d’accesso al contributo previste dal punto 4) del presente avviso
d)    A seguito del mancato rispetto degli impegni assunti tra le parti e sottoscritti coi destinatari dei contributi nell’ambito del Piano di Assistenza Individualizzato e del Patto per l’Assistenza,  verificati periodicamente dall’Assistente Sociale.

e)    In caso di rinuncia scritta rilasciata dal soggetto beneficiario.

f)    decesso del beneficiario.

Nei casi di cui alle lettere e) e f) il pagamento dell’assegno relativo alla mensilità di riferimento, verrà corrisposto solo per periodi superiori a 15 gg.

 

VERIFICHE:
L’Ente eseguirà tutti i  controlli  necessari,  sulle informazioni autodichiarate e provvederà ad ogni adempimento conseguente la non  veridicità  dei  dati  dichiarati, inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci. In tal caso oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, verrà altresì revocata anche l’assegnazione dell’assegno di cura.
Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all’interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.

Ai sensi del Decreto legislativo 109/94, art. 4 comma 7, l’ Ufficio si riserva inoltre la facoltà di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

L’Ufficio precederà inoltre alle seguenti verifiche:

•    Al momento dell’approvazione della graduatoria verranno verificate d’Ufficio tutte le autocertificazioni relative allo stato di famiglia presentate con la domanda d’accesso

•    Ogni trimestre verrà verificata d’ufficio  con le Anagrafi dei Comuni di residenza l’esistenza in vita dei beneficiari preventivamente all’erogazione del contributo previsto

 

PAGAMENTO: 

la riscossione dell’assegno di cura potrà avvenire da parte di:

a)    nel caso di anziano capace di intendere e di volere.

  • anziano non autosufficiente (richiedente)
  • persona appositamente delegata dall’anziano

b)    nel caso di anziano non autosufficiente incapace di intendere e di volere, il soggetto incaricato della tutela dell’anziano (amministratore di sostegno, tutore, curatore).


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Gli interessati potranno reperire i modelli di domanda e richiedere informazioni presso:

Servizi Sociali dei Comuni dell’Ambito Sociale

Unione Montana del Montefeltro Ente capofila dell’ATS n5 -  Servizi Sociali – Tel. 0722.727003

Distretto Sanitario sede di Macerata Feltria tel. 0722 – 730212

Si informa inoltre che è possibile accedere al seguente sito internet per consultare l’Albo Regionale delle assistenti famigliari regolarmente formate:

www.servizisociali.marche.it/Home/AREETEMATICHE/Anzianienonautosufficienti/Elencoassistentifamiliari/tabid/302/Default.aspx

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