SUAP Edilizia

Procedimento misto e/o semplificato.
Per avvalersi del PROCEDIMENTO MISTO E/O SEMPLIFICATO occorre compilare, il seguente modulo obbligatorio:
Mod.DU - Domanda Unica generica
Oltre alla compilazione del modello obbligatorio, occorrere la compilazione di uno dei seguenti modelli proposti, quali:
All.DU - Dichiarazione sostitutiva del proprietario e progettista
All.DU01-A rev.2_Modulo di Versamento diritti SUAP Montefeltro

N.B. Oltre ai moduli sopra riportati, a seconda dell'intervento edilizio che si intende realizzare, occorre compilare la relativa modulistica degli Enti terzi (ARPAM ASUR-VV.F.PROVINCIA ecc.ecc.), al fine dell'acquisizione dei rispettivi pareri e/o nulla-osta e/o autorizzazioni e/o valutazioni.

Procedimento mediante Conferenza di Servizi.
Per avvalersi di questo PROCEDIMENTO MISTO E/O SEMPLIFICATO occorre compilare, il seguente modulo obbligatorio:
Domanda di pronuncia di conformità del progetto preliminare ai sensi dell'art. 3 comma 3 d.P.R. 20 ottobre 1998 n° 447 e s.m.i.
Modulo richiesta Conferenza di Servizi.

Procedimento mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.).
Ci si può avvalere di tale PROCEDIMENTO quando il professionista abilitato ed il rappresentante dell'azienda che svolge o svolgerà attività nell'immobile oggetto d'intervento edilizio, attestano, OVE E' POSSIBILE, la conformità del progetto alle singole prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia.
Come.
Per avvalersi del PROCEDIMENTO MEDIANTE SEGNALAZIONE CERTIFICATA occorre compilare, il seguente modulo obbligatorio:
Mod. DU53 - Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
Inoltre, se l'intervento non richiede l'acquisizione del parere di conformità antincendio si alleghi la seguente documentazione:
All. DU02/A - Dichiarazione in caso di intervento non soggetto al parere di conformità antincendio.
L'elenco delle attività assoggettabili al parere di conformità antincendio ai sensi del D.M. 16/02/1982.
Il riferimento normativo in merito al presente procedimento é:
-  Art. 19 della Legge 07/08/1990 n. 241.
-  Art. 22 del D.P.R. 06062001 n. 380 -  Denuncia di inizio attività.
Oltre alla compilazione dei modelli obbligatori, può occorrere la compilazione di uno dei seguenti modelli proposti, quali:
Mod. DU54: Autocertificazione/asseverazione in materia urbanistico-edilizia per insediamento produttivo.
ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 (per il testo di questo articolo si prelevi il documento in basso a sinistra)
Mod. DU05: Autocertificazione igienico-sanitaria.
All.DU01-A rev.2_Versamento diritti ASUR_Zona Territoriale 2.
Modello di Comunicazione di attività edilizia libera.
Mod. DU15: Richiesta per altri endoprocedimenti.
In tale procedimento la realizzazione del progetto può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione allo Sportello, salvo che lo Sportello, ENTRO 60 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa nel caso di accertata carenza dei requisiti da parte delle amministrazioni competenti.
N.B. Nel caso l'utente non possa o non voglia avvalersi del PROCEDIMENTO MEDIANTE SCIA, potrà presentare la DOMANDA UNICA (utilizzando il Modello di Domanda Generica), per il rilascio del TITOLO UNICO o avvalersi del PROCEDIMENTO UNICO MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE utilizzando il seguente modello ed i relativi allegati:
Mod. DU54 - Autocertificazione/asseverazione in materia urbanistico-edilizia.
Allegati:
All. DU03/A - Dichiarazione dei soggetti legittimati alla richiesta del permesso di costruire.
All. DU03/B - Scheda impianti.
All. DU03/C - Dichiarazione presenza/assenza sostanze contenenti amianto.
All. DU03/F - Relazione tecnica agronomica (solo nel caso di interventi su fabbricati agricoli).
All. DU17/A - Dichiarazione dell'impresa esecutrice dei lavori.
Modello ISTAT.
Per presentare l'autocertificazione/asseverazione in materia urbanistico-edilizia si dovrà utilizzare quindi il Mod.DU54 che a sua volta deve essere allegato al modello di Comunicazione di procedimento unico mediante autocertificazione (Mod. DU44) o alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) (Mod. DU53) o alla Domanda Unica per la richiesta di Titolo Unico (Mod. DU02).
Si ricorda che e' possibile presentare l'autocertificazione/asseverazione in materia urbanistico-edilizia SOLO per gli interventi previsti dall'art. 22 del D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380 e dall'art. 19 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 (per il testo di questi articoli si prelevino i documenti in basso a sinistra).
Infine di seguito vengono forniti i seguenti modelli:
- Mod. DU05 - Autocertificazione igienico-sanitaria per l'ASUR n° 2.
Inoltre, se l'intervento NON E' SOGGETTO AL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE o D.I.A. EDILIZIA, poiché rientra NELL'ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA, si compili la seguente dichiarazione:
All.DU06/B - Dichiarazione di intervento NON soggetto a Permesso di costruire o D.I.A.
Per presentare delle integrazioni documentali allo Sportello occorre compilare il Mod. DU23. Tale modulo, unitamente alla documentazione richiesta dallo Sportello, va presentato entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione di richiesta di integrazione documentale o di improcedibilita. Decorso inutilmente tale termine la domanda per il rilascio del Titolo Unico si intende decaduta e verra archiviata.

Infine se non c’è un modello specifico utilizzare il seguente modello:

Mod. DU15 - Se non c'e un modello specifico per un ente coinvolto.

Procedimento relativo alla chiusura dei lavori e collaudo (art. 10 DPR 160/2010).

L’art. 10 (Capo V) disciplina la fase relativa alla fine lavori, agibilità e collaudi vari per la messa in funzione delle opere e degli impianti produttivi.Al riguardo stabilisce che il soggetto interessato deve comunicare al SUAP l'ultimazione dei lavori, trasmettendo:a) la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, ove l'interessato non proponga domanda ai sensi dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;b) nei casi previsti dalla normativa vigente, il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato.La trasmissione al SUAP della documentazione di cui alle suddette lettere a) e b) consente l'immediato esercizio dell'attività.Il SUAP deve poi trasmettere entro cinque giorni la documentazione di cui sopra alle amministrazioni ed agli uffici comunali competenti che sono tenuti ad effettuare i controlli circa l'effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa vigente entro i successivi novanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalle specifiche discipline regionali.Nel caso in cui dalla certificazione non risulti la conformità dell'opera al progetto ovvero la sua rispondenza a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore materiale, il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni o degli uffici competenti, adotta i provvedimenti necessari assicurando l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, ivi compresa la riduzione in pristino a spese dell'impresa, dandone contestualmente comunicazione all'interessato entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1; l'intervento di riduzione in pristino può essere direttamente realizzato anche da parte dell'imprenditore stesso.Fatti salvi i poteri di autotutela e di vigilanza, le Amministrazioni e le Autorità competenti non possono in questa fase adottare interventi difformi dagli adempimenti pubblicati sul portale.In conformità al procedimento unico di cui all'articolo 7, l'imprenditore comunica al SUAP l'inizio dei lavori per la realizzazione o modificazione dell'impianto produttivo.


Guida operativa SUAP  [pdf - 520 KB]
 
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